Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive

 

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e per quelle pecuniarie sole o congiunte a dette pene.
      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni previste dal quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta una condanna detentiva superiore a due anni.